12 gennaio, 2024

ABUSO EDILIZIO ACCERTATO: ACCATASTAMENTO E ABITABILITÀ HANNO UN RUOLO SECONDARIO

Immagine realizzata con I.A.
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, datata 20 novembre 2023 e identificata come n. 17270, ha delineato un principio cruciale in materia di edilizia e urbanistica.

In particolare, la decisione chiarisce che il rilascio del certificato di abitabilità e l'accatastamento di un immobile non impediscono all'amministrazione comunale di esercitare il proprio potere repressivo nei confronti di eventuali abusi edilizi.


Contesto della decisione

La controversia ha avuto inizio con il diniego del Comune riguardo all'avvio dei lavori di ristrutturazione su un immobile, per i quali era stata presentata una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). L'istruttoria comunale ha rilevato un abuso edilizio, evidenziando una discrepanza tra il titolo abilitativo originario e l'elaborato grafico allegato alla CILA, in particolare la presenza di un vano in più rispetto allo stato legittimo.

Principio affermato dalla sentenza

La sentenza del TAR Lazio ha respinto l'argomentazione della proprietaria dell'immobile, che sosteneva che il Comune fosse già a conoscenza della consistenza attuale dall'emanazione del certificato di abitabilità. Il tribunale ha sottolineato che né l'accatastamento né il certificato di abitabilità sono rilevanti ai fini della conformità urbanistica ed edilizia.

Implicazioni per i professionisti del settore immobiliare

Questa decisione ha un impatto significativo sui professionisti del settore immobiliare, evidenziando l'importanza di una verifica accurata della conformità edilizia prima di intraprendere qualsiasi intervento su un immobile. La sentenza ribadisce che la corrispondenza tra lo stato attuale dell'immobile e lo stato legittimo, determinato dall'ultimo titolo edilizio rilasciato, resta la verifica fondamentale.

Distinzione tra certificato di abitabilità e certificato di agibilità

La sentenza distingue tra il certificato di abitabilità, attestante l'assenza di cause di insalubrità, e il certificato di agibilità, richiesto al termine di interventi edilizi per verificare sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Entrambi, tuttavia, non precludono la possibilità di contestare difformità rispetto al titolo edilizio in seguito.

Nessuna legittimazione nel trascorrere del tempo

La sentenza sottolinea inoltre che il trascorrere del tempo non legittima le opere abusive. Non esiste alcun principio di affidamento che possa giustificare la legittimità di tali opere a seguito del semplice decorso temporale.

Responsabilità continua dell'amministrazione comunale

La posizione della sentenza si basa sul concetto che gli abusi edilizi costituiscano una violazione persistente e continua delle norme urbanistiche, richiedendo l'intervento dell'amministrazione comunale per ripristinare la legalità e garantire uno sviluppo territoriale ordinato e conforme alle disposizioni normative. 

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