Secondo la normativa sul superbonus, il Comune conserva il potere di vigilare e sanzionare gli abusi edilizi, anche se nella Comunicazione di Inizio Lavori (Cila) non è richiesta la dichiarazione dello stato legittimo degli immobili. Nel caso specifico, il condominio aveva eseguito i lavori tramite un contratto con una società incaricata delle attività tecniche, amministrative e progettuali.
Questa società aveva presentato al Comune una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) per regolarizzare alcune irregolarità rilevate sui prospetti del fabbricato, e una Cila indicando i lavori agevolati con il superbonus. Tuttavia, il Comune aveva rilevato incongruenze nella Scia e dichiarato l'improcedibilità della Cila, ordinando il divieto di continuare i lavori e il ripristino dello stato originale del luogo.
Il condominio aveva presentato un ricorso sostenendo che la Cila è solo una comunicazione e che il Comune non ha il potere di valutare l'ammissibilità dell'intervento. I giudici hanno invece sostenuto che, a differenza della Scia, la Cila non prevede un processo specifico di controllo successivo, ma il Comune deve comunque esercitare i poteri di vigilanza.
Nel caso specifico, il provvedimento del Comune è stato giustificato poiché i lavori erano stati eseguiti su un immobile con abusi edilizi. I giudici hanno evidenziato che, nonostante la Cila non richieda la verifica dello stato legittimo dell'immobile, ciò non significa che i precedenti illeciti edilizi commessi sull'edificio non debbano essere presi in considerazione per consentire gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico.

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